Nuove regole per il processo in absentia

Va avanti l’iter di riforma del processo penale. Nel maggio scorso è stata pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia la relazione finale della Commissione ministeriale, incaricata di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché di prescrizione del reato. Le conclusioni del tavolo di studio hanno riguardato vari aspetti, tra cui la disciplina dell’assenza dell’imputato, per cui sono stati avanzati due interventi: uno riguardante la disciplina delle notificazioni e l’altro sui rimedi per il condannato assente. Alessandro Vallese, socio fondatore di Crippa Vallese, fa il punto sulle novità a riguardo, soffermandosi sul caso in cui l’indagato risieda all’estero.

Qual è l’impatto della riforma del processo penale, contenuta nel Recovery Plan, rispetto alla disciplina del processo in absentia?
L’impatto si rinviene, in particolare, nel d.d.l. AC 2435, riesaminato dalla Commissione presieduta dal Prof. Lattanzi, come da lavori pubblicati il 24 maggio. Un primo intervento riguarda le notificazioni, divise tra citazioni a giudizio dell’imputato (ad esempio, avviso di fissazione dell’udienza preliminare), e tutte le altre. Mentre, per le prime, si prevede la notifica a mani proprie dell’interessato, anche tramite la polizia giudiziaria, per le seconde si generalizza quanto oggi previsto ex art. 157, co. 8bis, c.p.p., secondo cui le notifiche successive alla prima si eseguono presso il difensore. Si aggiunge, inoltre, che in occasione dell’udienza preliminare, o, quando questa manchi, alla prima udienza del dibattimento, il giudice verifichi, in particolare, se l’assenza dell’imputato sia dovuta a mancata conoscenza effettiva del processo, ovvero alla sua rinunzia volontaria (benché tacita) a comparire. Il secondo intervento concerne i rimedi per il condannato in absentia: la Commissione invita ad estendere l’attuale rescissione del giudicato, disciplinata dall’art. 629-bis c.p.p. ed affidata alla cognizione delle Corti d’Appello, a tutti i casi di mancata conoscenza effettiva del processo, ad esempio per impugnare una condanna divenuta esecutiva (di fatto reintroducendo quella che, prima della legge n. 67/2014, era la restituzione nel termine per appellare, prevista dall’allora art. 175, comma 2, c.p.p.), ed invita anche a coordinare tale rimedio con quello eventualmente derivante dall’accoglimento di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che sarebbe però affidato alla cognizione della Corte di Cassazione.

Quali le criticità per l’indagato residente all’estero?
Le criticità sono molteplici. Senza riferimenti nei lavori della Commissione, rimane aperta una, a mio avviso irragionevole, disparità con l’indagato residente in Italia: mentre quest’ultimo è destinatario (fatta eccezione per provvedimenti d’urgenza o “a sorpresa”) di un’informazione di garanzia completa sui propri diritti di difesa (art. 369-bis c.p.p.), il primo riceve solamente una pagina (non sempre tradotta nella sua lingua, se straniero), con riportati gli articoli del codice penale contestati, data e luogo del fatto, e l’invito ad eleggere domicilio in Italia entro 30 giorni, in difetto della quale le notifiche saranno eseguite al difensore (art. 169 c.p.p., norma speciale).
Benché la Commissione inviti a far sì che, al primo “contatto” con l’Autorità, l’indagato fornisca anche un “idoneo” recapito telematico, introducendo per tale indicazione una durata temporale (per il caso che, nelle more, questi non riceva nulla), non essendovi “contatti” tra l’autorità e l’indagato residente all’estero, proprio per quest’ultimo, cui simili agevolazioni sarebbero oltremodo utili, tali accorgimenti non sarebbero applicabili, mettendo poi il giudice nella condizione, secondo il mio parere, di non poter, dalla semplice mancata elezione di domicilio, ritenere che l’imputato estero-residente si sia volontariamente astenuto dal comparire.
Con ciò provocando, sempre nell’ottica della riforma, una sentenza provvisoria di non doversi procedere, in attesa degli esiti di eventuali ricerche, da eseguirsi all’estero. Inoltre, l’avviso, previsto nella riforma, che, nelle citazioni a giudizio, l’imputato sia informato che potrà essere giudicato in assenza, nella pagina ex art. 169, che non è una citazione a giudizio, sarebbe assente, sicché proprio l’indagato residente all’estero non sarebbe in grado di afferrare il rischio derivante dalla semplice mancata elezione di un domicilio.

In che modo è possibile superare le problematiche individuate ed evitare penalizzazioni per i residenti all’estero?
Estendere al residente all’estero la notifica dell’informazione di garanzia completa sui diritti di difesa, con l’invito a fornire un recapito mail e telefonico entro un termine che, per prudenza, prolungherei a 60 giorni e l’avviso dell’eventuale rischio di condanna in assenza; a tal fine, rendere cogente l’obbligo di eseguire le ricerche all’estero, in conformità alle Convenzioni internazionali, già previsto dall’art. 169 c.p.p. e, di fatto, disapplicato dalla giurisprudenza sul presupposto della non-assimilabilità con le ricerche ai fini dell’irreperibilità dell’indagato residente; possibilmente anticipare tali incombenti non già a processo già instaurato (inutilmente, magari), bensì entro la conclusione delle indagini, proprio per favorire quanto prima il “contatto” di cui sopra.
Quanto all’efficacia dei rimedi straordinari, vorrei ricordare un caso: uno straniero che, anni dopo il rientro nel suo Paese, ha ricevuto la “pagina” di cui sopra in italiano in fase di appello, è stato arrestato con M.A.E. esecutivo, per una condanna in absentia, ad una pena severa.
Né l’incidente d’esecuzione, né il ricorso alla Cedu (che non ha ritenuto violato l’art. 6 della Convenzione) hanno ‘rimediato’ alcunché, ed ora è in carcere, in Italia, senza familiari o amici. Queste possono essere le conseguenze di trattamenti differenziati.

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