Milano e le sue carceri sull’orlo del baratro: l’allarme dell’Ordine degli avvocati e della Camera penale

Milano e le sue carceri sull’orlo del baratro.

Milano e le sue carceri sull’orlo del baratro.

È il titolo del comunicato congiunto dell’Ordine degli avvocati e della Camera penale di Milano che si trovano ora a fronteggiare una doppia emergenza: il continuo e progressivo propagarsi del virus all’interno dei 18 istituti carcerari della Lombardia e l’incendio di venerdì scorso, 27 marzo, che ha reso inagibili gli uffici del Tribunale di Sorveglianza rendendo ancora più complicata la valutazione delle istanze di differimento pena e di misure alternative presentate in ragione dell’emergenza COVID-19.

“Lo stesso problema”, si legge nella nota diffusa oggi, “si pone per l’ufficio Gip, presso il quale vanno valutate molte istanze di sostituzione di misure cautelari in carcere per la medesima emergenza sanitaria”. “Le informazioni recenti”, continua il comunicato, “danno conto del fatto che il contagio è in corso e la consapevolezza della situazione degli istituti ci spaventa. Il cronico sovraffollamento, che impedisce il necessario distanziamento, rende impossibile isolare le persone contagiate e gestire razionalmente i reparti”.

L’Ordine, guidato da Vinicio Nardo, e la Camera penale di Milano, presieduta da Andrea Soliani, passano quindi alle proposte: l’intervento potrà essere fatto attraverso la sospensione ad opera delle Procure della Repubblica o Procure Generali delle esecuzioni in corso delle pene residue sino quattro anni per sei mesi con decorrenza dalla modifica legislativa; con facoltà, alla scadenza del termine di legge, di domandare una misura alternativa alla detenzione. Ciò consentirebbe, al termine dell’emergenza, una valutazione oggi non possibile sulle modalità dell’esecuzione del residuo di pena da parte della magistratura di sorveglianza.

Nel frattempo, Ordine e Camera penale chiedono che l’art. 656 co. 5 c.p.p. sia eccezionalmente esteso a tutte le pene residue da eseguire sino ai quattro anni, senza le esclusioni attuali di cui al co. 9, per un periodo di sei mesi, al fine di evitare nuovi ingressi in questa fase.

Altra misura di semplice applicazione, continua la nota, è la concessione retroattiva a partire dal 1° gennaio 2016 di ulteriori 30 giorni di liberazione anticipata speciale a chi abbia già fruito di tale riduzione di pena negli ordinari 45 giorni.

L’allarme carceri, ricordiamo, era stato già lanciato nei giorni scorsi dalla commissione carceri dell’Ordine degli avvocati di Milano e dalla stessa Unione delle camere penali (si vedano le interviste effettuate da Le Fonti Legal ad Alessandro Bastianello e ad Eriberto Rosso).

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