La “pace fiscale” ha anche effetti penali?

La mancanza di chiarezza sulle procedure di definizione agevolata genera incertezza interpretativa.

Tra le problematiche interpretative poste dal d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, vi è quella dell’applicabilità dei benefici penali previsti dal d.lgs. 74/2000 in conseguenza del perfezionamento delle nuove forme di definizione agevolata. Si tratta cioè di capire se le nuove procedure di definizione dei processi verbali di constatazione e degli avvisi di accertamento disciplinate dagli artt. 1 e 2 d.l. 119/2018 possano o meno annoverarsi tra le “speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie” richiamate dagli artt. 13 e 13-bis d.lgs. 74/2000.

La difficoltà nasce dal fatto che, a differenza dei precedenti interventi legislativi in tema di condono (l. n. 289/2002) e di voluntary disclosure (l. n. 186/2014 e n. 193/2016), quello in esame non prevede alcuna specifica disposizione sui riflessi penalistici delle procedure di definizione agevolata.

L’interrogativo che ci si deve porre, quindi, è se anche queste nuove forme di definizione, alternative all’accertamento con adesione ed alle altre forme di conciliazione previste dalla disciplina fiscale vigente, rispondano alle logiche premiali intese dal legislatore penale. In senso negativo sembrerebbe deporre la circostanza per cui, alla base dei benefici premiali previsti dalla normativa penal-tributaria, il legislatore abbia previsto la corresponsione piena non solo delle imposte, ma anche delle sanzioni e degli interessi. Invece, le nuove forme di definizione introdotte dal d.l. 119/2018 consentono al contribuente di estinguere le pretese del fisco mediante pagamento delle sole imposte, con abbuono delle sanzioni, degli interessi e degli ulteriori accessori di legge.

A parere dello scrivente, tuttavia, si tratta di un ostacolo solo apparente. Anzitutto, non si può non ricordare come la stessa Relazione illustrativa all’originario d.lgs. 74/2000, poi revisionato dal d.lgs. 158/2015, avesse sottolineato il carattere “aperto” degli artt. 13 e 13-bis, rilevando come la ratio sottesa ai benefici premiali ivi previsti fosse quella di favorire il più possibile la definizione delle pretese tributarie mediante uno degli istituti deflattivi vigenti e/o di futura introduzione.

In secondo luogo, non va trascurato il dettato letterale degli articoli 13 e 13-bis d.lgs. 74/2000, in base a cui la concessione dei benefici premiali, causa di non punibilità, attenuazione della pena, possibilità di accedere al patteggiamento, è subordinato al pagamento di imposte, sanzioni e interessi così come rideterminati all’esito della procedura conciliativa.

Ciò implica che, laddove la procedura conciliativa prescelta consenta, come nel caso degli artt. 1 e 2 del d.l. 119/2018, di determinare in un importo pari a zero l’ammontare delle sanzioni e degli interessi dovuti, limitando dunque la pretesa alle sole imposte, il pagamento debba considerarsi comunque pienamente satisfattivo della pretesa tributaria e, conseguentemente, deve consentire al contribuente di accedere ai benefici premiali previsti dal legislatore penale.

Laddove, però, la tesi estensiva non dovesse attecchire tra i giudici di merito, sarebbe facile pronosticare la sollevazione di dubbi sulla legittimità costituzionale della nuova normativa, per disparità di trattamento verso quei contribuenti che, anziché accedere alle ordinarie forme di adesione o di conciliazione, preferiscano la strada della pace fiscale, quale procedura conciliativa e deflattiva al pari delle altre già vigenti.

A cura di Armado Simbari, Dfs Dinoia Federico Simbari Penalisti Associati   

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