Consigli giudiziari: riforma cercasi

Le sedute ristrette sono limitate alla sola componente togata, che si occupa delle valutazioni di professionalità dei magistrati, dei pareri sulle attribuzioni degli incarichi direttivi ed extragiudiziari, delle incompatibilità.

Sono pochi gli avvocati che sanno cosa sia il Consiglio Giudiziario.
Bene invece lo conoscono i magistrati in quanto una delle funzioni principali di questo organismo consiste nel predisporre ogni quattro anni le valutazioni di professionalità dei giudici (che riguardano la capacità, la laboriosità, la diligenza e l’impegno) e formulare pareri per il conferimento delle funzioni direttive (Presidente di Tribunale o di Corte di Appello, Procuratore della Repubblica, Procuratore Generale) e semi direttive (Presidente di sezione, Procuratore aggiunto, ecc.).
Questi pareri e queste valutazioni vengono trasmesse al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) che poi in concreto decide le nomine.
Se un parere o una valutazione del Consiglio Giudiziario non è positiva, il magistrato ha poca possibilità di fare carriera. Se le valutazioni sono addirittura negative viene meno il diritto all’aumento periodico dello stipendio.
Ma il Consiglio Giudiziario, la cui attività e regolamentata dal d.lgs. 27 gennaio 2006 n. 25, si occupa anche di altre materie e affari di competenza del CSM e in particolare di formulare pareri sulle tabelle degli uffici giudiziari e cioè sulla loro organizzazione, sulla loro produttività, sulla suddivisione ed assegnazione degli affari, sulla formazione dei collegi, sui criteri di sostituzione dei magistrati impediti, sul rispetto, in conclusione, di uno dei cardini del nostro sistema giudiziario e cioè il principio del giudice naturale precostituito per legge secondo il quale l’assegnazione degli affari ai magistrati è disposta sempre in forma automatica sulla base di criteri obiettivi predeterminati.
Il Consiglio esercita, infine, una sorta di vigilanza sull’andamento degli uffici giudizi del distretto segnalando al Ministero della Giustizia l’esistenza di eventuali disfunzioni nell’andamento degli uffici giudiziari.
Ogni Corte d’Appello ha un suo consiglio giudiziario e il numero dei componenti di ciascun organo dipende dalle dimensioni territoriali del distretto.
A Milano, ad esempio, uno dei più grandi distretti italiani, il Consiglio è composto da 22 componenti.
Il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale sono membri di diritto. Vi sono poi 14 magistrati, appartenenti ai vari Tribunali del distretto, di cui 10 giudici e 4 pubblici ministeri e 6 cd laici, due professori ordinari e quattro avvocati del libero foro (che abbiano almeno dieci anni di iscrizione all’Albo).
I magistrati sono eletti dai loro colleghi del distretto sulla base di liste contrapposte (come al CSM). Le liste, naturalmente, fanno riferimento alle c.d. correnti oggetto di tante e animate polemiche.
Gli avvocati sono nominati dal Consiglio Nazionale Forense su indicazioni dei Consigli dell’Ordine, mentre i professori sono indicati dai Presidi delle facoltà di Giurisprudenza. Ma non sempre tutti i componenti del Consiglio Giudiziario possono partecipano al dibattito e al voto sui diversi argomenti in discussione.
Vi è una seduta “ordinaria” cui partecipa l’intero consiglio e a cui, quindi, tutti i suoi componenti possono partecipare, intervenire e votare ed è quella in cui si discute dell’organizzazione giudiziaria e vi poi la seduta “ristretta”, a cui partecipa la sola componente togata, che si occupa delle valutazioni di professionalità dei magistrati, dei pareri sulle attribuzioni degli incarichi direttivi, delle incompatibilità e degli incarichi extragiudiziari. Avvocati e professori sono esclusi da queste riunioni (l’unica “voce” dell’avvocatura è rappresentata da un parere scritto degli Ordini richiesto per la conferma o l’assegnazione degli incarichi direttivi, ma non vi poi alcuna possibilità di verificare quanto detti pareri siano poi in concreto veramente presi in considerazione).
Questa suddivisione è fonte di polemiche anche molto accese soprattutto in questo periodo in cui è in discussione la riforma dell’ordinamento giudiziario e sono al lavoro le commissioni nominate dal Ministro della Giustizia. In alcune Corti di Appello (tra cui Milano) è stato concesso ai c.d. laici il solo diritto di tribuna, la mera facoltà cioè di assistere alla riunione, ma in silenzio. Senza possibilità di intervenire e tanto meno votare. Grande clamore ha suscitato di recente la decisone del Consiglio giudiziario di Bari di revocare il già concesso diritto di tribuna agli avvocati i quali, in segno di protesta, hanno rassegnato le dimissioni.
L’Associazione Nazionale Magistrati, e la quasi totalità delle correnti ritengono che la partecipazione degli avvocati alle sedute e al voto “determina un grave vulnus all’indipendenza e alla serenità di giudizio del magistrati nel quotidiano esercizio della giurisdizione e perché non vi sarebbero condizioni reciprocità in quanto non sarebbe prevista una analoga presenza dei magistrati in seno ai consigli dell’ordine”.
Molti giudici, però, non la pensano allo stesso modo. La dott.ssa Silvia Albano, di Magistratura Democratica membro del Comitato centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, ritiene che non bisogna “avere paura di un membro laico che assiste e partecipa con un voto sul totale dei componenti del consiglio giudiziario….soprattutto in questa fase storica una chiusura corporativa sulle valutazioni di professionalità è un autogol e ….ovviamente gli avvocati non hanno valutazione di professionalità, ma nel procedimento disciplinare forense il pubblico ministero viene avvisato dell’inizio del procedimento e ha diritto a parteciparvi prendendo conclusioni e ha facoltà di impugnare ogni decisione”. In realtà, ed è questa la posizione dell’avvocatura, la partecipazione dei c.d. laici alle valutazioni di professionalità dei magistrati e ai pareri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali deve essere vista come un contributo utile e costruttivo: appare indubbio che nella valutazione della professionalità e capacità di un giudice anche il punto di vista della componente forense (peraltro di assoluta minoranza del organo deliberativo e, quindi, impossibilitato a condizionare in alcun modo la decisone dello stesso) non possa che costituire un valido apporto ad una compiuta valutazione.
È da rilevare, inoltre, come una componente laica vi sia anche nel CSM a comprova della necessarietà di una componente “mista”. Viene evidenziato da parte di alcuni che gli avvocati nominati al CSM devono cancellarsi dagli Albi professionali, mente ciò invece non avviene nei Consigli Giudiziari. È un’obiezione facilmente superabile con il meccanismo dell’astensione prevista dai vari regolamenti dei consigli giudiziari nei casi in cui emergano ragioni di incompatibilità o inopportunità nella trattazione di un fascicolo (un avvocato che deve dare il parere su un magistrato con cui sta trattando una causa). Inoltre il rischio sussiste anche nell’attuale sistema laddove, ad esempio, un pubblico ministero debba trattare il giudizio di professionalità di un giudice con il quale ha in corso uno o più procedimenti.
E qui si aprirebbe il discorso sulla separazione delle carriere che non è oggetto del presente approfondimento.
Inoltre la partecipazione dei laici (avvocati e professori) alla “ristretta” consentirebbe di superare gli attuali criteri di valutazione caratterizzati quasi sempre da profili ridondanti e dal ricorso a termini superlativi e roboanti, di fatto poco significativi ed utili anche da chi (il CSM) poi deve decidere a chi affidare incarichi apicali negli uffici giudiziari.
Si pensi che la percentuale di magistrati promossi con valutazione positiva dal 2008 al 2016 è stata del 98,2 % (nel 2015 il 99,5%).
Ciò attesta che il livello della magistratura italiana è di tutto rilievo, ma sicuramente anche che forse i criteri e modalità di valutazione andrebbero in qualche modo rivisti. In conclusione appare auspicabile che la riforma dell’Ordinamento giudiziario allo studio operi modifiche sostanziali e che alla componente forense presente nei Consigli Giudiziari venga attribuito il giusto rilievo ponendo fine alle, anche mortificanti, limitazioni (o addirittura esclusioni) oggi ancora in essere.

di Corrado Limentani, Avvocato, Componente del Consiglio Giudiziario
presso la Corte d’Appello di Milano

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