Mancata traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare personale, depositata la sentenza

La sentenza n. 15069 del 2024 delle Sezioni Unite penali chiarisce l’importante questione riguardante la traduzione delle ordinanze di custodia cautelare personale emesse nei confronti di imputati o indagati che non conoscono la lingua italiana.

Se l’imputato o indagato è già noto come non conoscitore della lingua italiana e l’ordinanza di custodia cautelare personale non viene tradotta, questa è considerata nulla ai sensi degli articoli 143 e 292 del codice di procedura penale. Tuttavia, se non è ancora emerso che l’indagato o imputato non conosce la lingua italiana, l’ordinanza di custodia cautelare non tradotta è valida fino a quando non risulti la mancanza di conoscenza della lingua, momento in cui deve essere tradotta entro un congruo termine.

È importante notare che la mancata traduzione dell’ordinanza determina la nullità di tutti gli atti processuali compiuti fino a quel momento, inclusa l’ordinanza di custodia cautelare stessa. Questo implica che l’intera sequenza di atti deve essere considerata nulla e potrebbe richiedere azioni correttive o la ripetizione dei procedimenti interessati.

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