Carcere in digitale

Un anno fa, all’improvviso le nostre vite hanno subito una svolta a causa del virus Covid-19. Sembrava un’influenza un po’ più seria di altre ma in brevissimo tempo ci si è resi conto che si trattava di una vera e propria pandemia. Bisognava correre ai ripari in fretta. “Distanziamento sociale” è stata ed è ancora la parola d’ordine. Tuttavia al distanziamento non si poteva certo aggiungere anche l’isolamento sociale ovvero interrompere lo scambio di comunicazioni e informazioni tra le persone.
Era anche questa una priorità. Il sistema giustizia e il pianeta carcere hanno saputo, seppur con molti limiti, adeguarsi con sollecitudine. I cambiamenti che fino ad un anno fa non avremo potuto immaginare sono arrivati veloci. La novità più importante per il settore penale è stata l’introduzione dell’informatica ad uso degli avvocati. Metodo di trattamento automatizzato delle informazioni indispensabile per velocizzare e razionalizzare il flusso di lavoro. Per quanto riguarda il processo penale potremo anche dire che l’informatizzazione dovrebbe aumentare la possibilità di tutela dei diritti dei cittadini. Attuabile proprio attraverso la trasparenza e la facilità di accesso alle informazioni. Tante le resistenze conservatrici in questo ambito non solo da parte dell’avvocatura. In ogni caso l’informatica è approdata nel processo penale. È arrivata all’improvviso incidendo su un sistema forse ancora non del tutto pronto al cambiamento. Tanti gli interventi legislativi succedutisi che hanno previsto l’uso dell’informatica in ambito penalistico. In un primo tempo è arrivata la possibilità di depositare determinati atti mediante l’utilizzo di caselle PEC. E’ poi comparso, nell’ottobre 2020, il Portale Deposito atti Penali. Uno strumento nuovo dapprima dedicato al deposito dei soli atti successivi all’avviso di cui all’art. 415bis c.p.p..
Il ventaglio degli atti depositabili con questo strumento è stato ampliato nel febbraio 2021.
L’impatto sulla quotidianità degli operatori è stato importante anche per le rigide regole tecniche stabilite anche a pena di inammissibilità per poter efficacemente instradare gli atti con questo nuovo sistema.
Tuttavia le novità hanno bisogno del loro tempo per essere metabolizzate e così dovrà essere anche per questa che deve essere meglio compresa sia dal lato degli operatori istituzionali che da quello degli avvocati. Sarà dunque importante fornire una adeguata formazione a tutti coloro che devono interagire con questo sistema così da superare nel migliore dei modi la fase di rodaggio.
Abbiamo scritto che l’informatica serve per razionalizzare il trattamento delle informazioni, renderle maggiormente fruibili e soprattutto consentire un accesso più veloce alle stesse. Affermazione che vale anche per le persone in regime detentivo. Queste persone appartengono alle categorie più svantaggiate di fronte al susseguirsi delle novità della tecnologia e, in assenza di programmi d’intervento – anche il recente piano di resistenza e resilienza pare non farne cenno – finalizzati all’adeguamento del trattamento penitenziario alle nuove tecnologie, rischiano di rimanere ancora più indietro.
Attualmente la disciplina di riferimento è quella contenuta nell’art. 40 del D.P.R. 230/2000 che consente ai detenuti un apparecchio radio (ovviamente ricevente) per uso personale e attribuisce al direttore la facoltà di autorizzare l’uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer, di lettori di nastri e compact disk portatili per motivi di lavoro e di studio.
Tale disposizione ha dato l’avvio ad una serie di interventi tesi a consentire un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie informatiche. Il concetto è che l’I.T. sia uno strumento oggi indispensabile quale elemento di crescita personale e un efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali complessi. Con questo spirito è intervenuta la Direzione Generale del D.A.P. che, con circolare del 2.11.2015 ha preso atto che le iniziative di natura trattamentale che richiedono l’utilizzo di moderne tecnologie informatiche hanno un insostituibile valore risocializzante nel campo della formazione e del lavoro pur ponendo problemi legati alla sicurezza in ragione della particolarità del contesto detentivo. Non è difficile immaginare che piattaforme WEB messe a disposizione dei detenuti garantirebbero oltre ai corsi di formazione on-line un accesso immediato alle informazioni e orientamento soprattutto in materia di competenze e lavoro.
La funzione costituzionale del carcere è anche quella di portare i soggetti ristretti alla capacità di vivere in modo indipendente una volta terminata la pena. Per raggiungere tale scopo non si pò pensare ad un totale isolamento perchè al momento della dimissione l’impatto con i mutamenti esterni potrebbe configurare un ulteriore disagio per quanti improvvisamente dovessero trovarsi di fronte ai cambiamenti di vita della società con conseguente rischio di un disorientamento totale. L’esclusione dalla possibilità di utilizzo delle tecnologie informatiche sarebbe un evidente ostacolo al reinserimento sociale delle persone ristrette.
Dopo una attenta sperimentazione l’Amministrazione penitenziaria ha così ritenuto di avviare un’esperienza in tal senso anche se con specifici limiti connessi alle già accennate ragioni di sicurezza.
Attualmente è pertanto consentito ai detenuti di accedere ad internet solo nelle sale comuni dedicate alle attività trattamentali con esclusione delle stanze di pernottamento sotto il diretto controllo degli operatori. Le limitazioni previste dalla circolare in parola sono particolarmente penetranti infatti la navigazione è consentita solo verso siti selezionati sulla base di convenzioni con soggetti esterni che offrono opportunità trattamentali. Sono previsti anche controlli periodici sull’hardware e il software utilizzato per la navigazione. L’accesso al Web deve essere effettuato su rete separata rispetto a quella dell’istituto, esclusivamente mediante collegamento via cavo. Escluse quindi le tecnologie wireless, bluetooth e dispositivi Usb che sfruttino la rete attraverso connessioni telefoniche. Possono accedere alla rete le persone ristrette nei circuiti a custodia attenuata e di media sicurezza. Non è consentito l’utilizzo della rete internet ai detenuti sottoposti al regime ex art. 41 bis.
Sul versante dell’apertura del mondo carcerario all’esterno, a partire dal 2019 si è ritenuto di consentire i colloqui con i familiari e i conviventi mediante l’utilizzo della piattaforma Skype for business. È stata la circolare D.A.P. del 30.1.2019 che sulla strada ormai aperta dal provvedimento del 2015, ha offerto la possibilità per i detenuti di effettuare video colloqui con i propri familiari anche se con tutti i limiti meglio specificati nella circolare stessa.
Infine l’avvento della pandemia da Covid ha fatto sì che tale prassi fosse estesa anche agli avvocati difensori con tutti i vantaggi che l’utilizzo di tale tecnologia comporta.

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