Arte e criminalità, verso la riforma del Codice penale

Il traffico illecito delle opere d’arte è considerato uno dei business più redditizi, dopo quello legato a droga e armi. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio protegge solo in parte il bene culturale stesso.

Il traffico illecito delle opere d’arte è considerato uno dei business più redditizi, dopo quello legato a droga e armi. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio protegge solo in parte il bene culturale stesso. Per colmare la lacuna normativa è in via di approvazione una riforma che introduce un nuovo titolo del Codice penale, “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, e strumenti efficaci e moderni per contrastare questo tipo di illeciti. A fare il punto sulla materia è Francesco Emanuele Salamone socio co-fondatore di SDV Avvocati Associati.

Quali sono i maggiori illeciti penali nel mercato dell’arte?

Tre sono i reati più comuni in tema di mercato dell’arte: esportazione illecita; ricettazione di beni archeologici e contraffazione di opere d’arte. Reati che, a differenza di quanto si possa pensare, investono, quale indagato o vittima del reato, non solo grandi collezionisti o case d’aste ma anche quelli che, una volta, venivano identificati come i “comuni cittadini”. Si pensi al caso del vasetto etrusco ricevuto dai propri genitori in eredità, che, per far cassa, viene messo all’asta dal privato, ignorando l’esistenza di una legge (del 1909) che riconosce la proprietà in capo allo Stato di qualsiasi reperto archeologico rinvenuto, anche sotto il giardino di casa propria, dopo il 1909. O al caso del privato che compri all’asta un dipinto di inizio novecento, di non particolare valore economico, e decida di portarlo all’estero senza aver prima richiesto l’attestato di libera circolazione: si rischiano sino a quattro anni di reclusione. I reati in tema di mercato dell’arte sono quindi molto più comuni di quanto si possa pensare.

Quali sono i principali strumenti per combatterli?

Certamente, con l’entrata in vigore del d.lgv. 42/04 (il cosiddetto “Codice dei beni culturali”), si è conferita maggiore sistematicità agli strumenti di tutela penale del patrimonio culturale. A ciò si aggiunga una spinta significativa data dalla normativa comunitaria e da quella internazionale, soprattutto in tema di recupero delle opere d’arte illecitamente trafugate all’estero e di confisca.

Quali saranno a suo avviso le prossime evoluzioni del diritto penale dell’arte?

Sostanzialmente, due. La prima: aumento dei Paesi aderenti alle Convenzioni Internazionali sul recupero delle opere d’arte trafugate. E’ fondamentale, in tal senso, convincere soprattutto i Paesi dei “nuovi mercati dell’arte” (Cina, India, Paesi sud americani) ove i beni vengono accolti dopo essere stati trafugati dai Paesi “giacimento” (Stati europei). Ed invero, le convenzioni internazionali possono essere fatte valere solo fra Paesi che hanno sottoscritto la convenzione stessa, rendendo diversamente impossibile, se non attraverso complicate operazioni di diplomazia culturale, il recupero dell’opera d’arte illecitamente trafugata. La seconda: inserire, all’interno del nostro Codice Penale, un apposito titolo di reati contro il patrimonio culturale, con la ripresa dei lavori parlamentari aventi ad oggetto la “riforma dei reati contro il patrimonio culturale”. Sarebbe un grande passo di civiltà giuridica e di riconoscimento del valore che il nostro ordinamento intende accordare alla tutela di un bene, quale il patrimonio culturale, di fondamentale importanza per l’intera collettività.

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